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MARCATURA ce
dei
prodotti da
costruzione
Sistemi di attestazione
Il
Regolamento
UE 305/2011
definisce i possibili livelli di attestazione e la "norma
tecnica armonizzata" di riferimento del prodotto stabilisce a
quale di questi attenersi. La Dichiarazione della prestazione delle
caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione,
responsabilità del produttore, va effettuata in base agli
elementi che seguono. Quando previsto l'intervento
dell'organismo notificato questo rilascerà il certificato di
costanza della prestazione verificando in fabbrica l'attuazione
di quanto prescritto dalla "norma tecnica armonizzata" di
riferimento.
1.1. Sistema 1+
a) il fabbricante effettua:
i) il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformitÃ
del piano di prova prescritto;
b) l'organismo notificato verificherà i seguenti elementi:
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo
(compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del
controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo
della produzione in fabbrica;
iv) prove di controllo di campioni prelevati prima
dell'immissione del prodotto sul mercato.
1.2. Sistema 1
a) il fabbricante effettua:
i) il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal
fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
b) l'organismo notificato verificherà i seguenti elementi:
i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo
(compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del
controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo
della produzione in fabbrica.
1.3. Sistema 2+
a) il fabbricante effettua:
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo
(compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformitÃ
del piano di prova prescritto;IT
L 88/42 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea 4.4.2011
b)
l'organismo notificato verificherà i seguenti elementi:
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del
controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo
della produzione in fabbrica.
1.4. Sistema 3
a) il fabbricante effettua:
il controllo della produzione in fabbrica;
b) il laboratorio di prova notificato:
i) determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla
scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli
di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione
descrittiva del prodotto.
1.5. Sistema 4
a) il fabbricante effettua:
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo,
a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una
documentazione descrittiva del prodotto;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.
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